|
Strasburgo, 13 giugno 2005
Parere no.
309/2004
|
CDL(2005)050
Or. Ital.
|
|
|
COMMISSIONE EUROPEA PER
LA DEMOCRAZIA
ATTRAVERSO IL DIRITTO
(COMMISSIONE DI VENEZIA)
CONSIDERAZIONI
dell'avv. Francesca Quadri
(Ministero
delle Comunicazioni)
SULLA compatibilitA’
DELLA LEGGE “gasparri”
CON GLI STANDARD DEL conSIGLIO D’europA
in MATERIA DI LIBERTA’ DI eSpressionE
E pluralismo DEI media
CONSIDERAZIONI
IN MERITO ALLA “DRAFT OPINION” (N. 309/2004) DELLA COMMISSIONE DI VENEZIA
RELATIVAMENTE ALLA LEGGE N. 112/04 SULLA RIFORMA DEL
SISTEMA RADIOTELEVISIVO
Presa visione del nuovo progetto di parere elaborato in seno
alla Commissione di Venezia sulla compatibilità della “legge Gasparri” con gli standards
del Consiglio d’Europa nel campo della libertà di espressione e del pluralismo dei media, facendo seguito alle
osservazioni già trasmesse in data 23 marzo scorso, si formulano i seguenti
ulteriori rilievi.
Si constata, in primo luogo, che
non è venuto meno il giudizio di ambiguità, riportato
nel paragrafo 79, in relazione al limite del 20 per cento dei programmi che ciascuna
emittente nazionale può diffondere.
In merito, non
possono che ribadirsi le argomentazioni già sottoposte alla Commissione, che
anche in questa sede si ripropongono.
Occorre considerare che la
tutela del pluralismo si attua attraverso la fissazione di limiti ex ante, mentre
la tutela della concorrenza si basa su misure ex post. Inoltre, mentre il diritto della concorrenza vieta l’abuso della posizione
dominante nonché le intese e le concentrazioni contrarie alla concorrenza, la
tutela del pluralismo impone di impedire anche la
semplice costituzione di posizione dominante lesiva del pluralismo.
In questo quadro e con queste
finalità si collocano le disposizioni recate dagli articoli 14 e 15, nonché la
disposizione transitoria dell’articolo 25, comma 8, dalle quali si desumono con
tutta chiarezza i seguenti limiti:
Limite per uno stesso fornitore di contenuti
di essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento dei programmi televisivi o
radiofonici in tecnica digitale terrestre (art. 15, c. 1)
Tale limite entrerà a regime dopo il c.d. switch-off, ossia dopo la definitiva conversione del sistema analogico nel sistema digitale
terrestre (entro la data prevista dalla legge n. 66/2001 del 31.12.2006).
limite per una emittente nazionale televisiva (che
diffonde programmi in tecnica analogica) che sia anche fornitore di contenuti
trasmessi in tecnica digitale terrestre di trasmettere più del 20 per cento dei programmi televisivi
calcolato sul complesso dei
programmi irradiati sia in
tecnica analogica che in tecnica digitale.
Perché concorrano alla base di calcolo anche
i programmi digitali è necessario che essi raggiungano una copertura di almeno il 50 per cento della popolazione e che non costituiscano la
ripetizione simultanea di programmi già trasmessi in tecnica analogica.
Tale limite si applica (a seguito della
relazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della
legge n. 43/2004, di accertamento dell’offerta televisiva di programmi digitali
terrestri) nel periodo di c.d.
switch-over, ossia di contemporanea trasmissione in tecnica analogica ed in
tecnica digitale terrestre, iniziato il 31 dicembre 2003 e che si concluderà il
31 dicembre 2006.
Occorre
precisare che l’individuazione della soglia del 20 per cento, come limite
idoneo a garantire il pluralismo, emerge dal confronto operato dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 420 del 1994 con la parallela disciplina
nazionale dell’editoria (art. 3, lett. a) l. 25 febbraio 1985 n. 67) che
considera come posizione dominante quella di chi editi testate quotidiane la
cui tiratura nell’anno solare precedente abbia superato il 20% della tiratura
complessiva dei giornali quotidiani.
Accanto
al limite del 20 per cento dei programmi, l’articolo 15 della legge n. 112
prevede una seconda soglia ex ante costituita dal limite per le imprese che
operano nel settore delle comunicazioni di conseguire ricavi superiori al 20
per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni.
Il
Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) riunisce i principali settori
economici attinenti ai mass media e può essere considerato il
risultato del fenomeno della convergenza multimediale, per
il quale si attua un progressivo avvicinamento ed una integrazione tra mezzi di
comunicazione apparentemente eterogenei (radio, televisione, giornali,
internet, cinema).
Il fenomeno della convergenza ed il successo di
azioni di marketing che abbinano prodotti mediali eterogenei (es: vendita di cd
o di libri abbinati a quotidiani) impone al legislatore di considerare la
posizione di un’impresa che opera nel campo della comunicazione in un sistema
economico che ricomprenda tutti i principali mezzi di comunicazione. Del resto, precedenti del SIC si riscontrano già nella legge 223/90
(art.15, c. 5) e nella legge n. 249/97 (art. 2, c. 1) ove si vietava la
costituzione di posizione dominante nei settori delle comunicazioni sonore e
televisive, della multimedialità e dell’editoria anche elettronica. Il SIC non costituisce altro che l’evoluzione - necessariamente
connessa all’innovazione delle tecnologie nel frattempo intervenute - dei
vecchi settori già previsti nella previgente legislazione.
È bene ancora una volta
rimarcare che in aggiunta alle soglie ex ante sopra considerate la legge
n. 112 impone l’ulteriore limite a garanzia del pluralismo del divieto
di costituzione di posizione dominante nei singoli mercati che
compongono il sistema integrato delle comunicazioni (art. 14 e art. 15, c. 2,
primo inciso). Ciò significa che l’impresa che opera nelle comunicazioni non
solo è tenuta a rispettare il limite del 20% dei ricavi nel SIC nonché, se
impresa radiofonica o televisiva, il limite del 20% dei programmi, ma è altresì
sottoposta al divieto di posizione dominante nei singoli mercati, così
come individuati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tale
individuazione è rimessa – all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e
deve avvenire in conformità con i principi di cui agli articoli 15 e 16 della
direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002
(direttiva quadro), tenendo conto, fra l’altro, oltre che dei ricavi, del
livello di concorrenza all’interno del sistema, delle barriere all’ingresso,
delle dimensioni di efficienza economica dell’impresa nonché degli indici
quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi – la c.d. audience -,
dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche.
Non può quindi condividersi il parere laddove si afferma che il dato dell’audience non
viene considerato dalla legge n. 112 e che il limite del 20 per cento dei ricavi nel SIC supera la
considerazione dei singoli mercati. E’ vero, al contrario, che il limite del SIC si aggiunge e rafforza quello della
posizione dominante nei singoli mercati, valutati anche in base all’audience.
Il parere, inoltre, non dà atto della importante circostanza che proprio sulla
base di queste disposizioni della legge n. 112 l’AGCOM, con delibera n.
136/05/CONS, a conclusione del procedimento per l’accertamento della
sussistenza di posizioni dominanti, ha individuato posizioni che, pur non
qualificate come dominanti, hanno comunque giustificato gli interventi della
stessa Autorità a tutela del pluralismo, consistenti in sette misure
pro-concorrenziali nei confronti dei due maggiori operatori nel settore
televisivo, RAI e RTI.
Tali remedies consistono,
principalmente, nell’imporre nell’ambito del sistema digitale terrestre ai due maggiori
operatori investimenti per la definitiva conversione al digitale, nel contempo
riservando il 40% delle risorse frequenziali in favore di fornitori di
contenuti indipendenti. Ciò favorisce l’ingresso di nuovi
operatori a bassi costi, in considerazione dell’abbattimento di quelli connessi
ad investimenti in infrastrutture.
L’Autorità ha inoltre imposto
più bassi tetti pubblicitari, maggiore trasparenza nella raccolta pubblicitaria
ed ha richiesto alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo
la presentazione di un piano editoriale per la nascita di un nuovo programma
digitale generalista.
Si tratta evidentemente di
misure a favore del pluralismo che proprio l’entrata in vigore
della legge n. 112 ha reso possibili e che dimostrano l’efficacia della nuova
legge in direzione dell’eliminazione del c.d. duopolio di RAI e Mediaset.
Servizio pubblico generale
radiotelevisivo
Contrariamente
a quanto sostenuto nel paragrafo 149, si ritiene che l’indipendenza e
l’autonomia organizzativa della società concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo risultino incrementate, rispetto al passato, dalla
riforma introdotta dalla legge n. 112 che ha parificato la disciplina della RAI
(precedentemente configurata come società di interesse nazionale e, come tale,
sottoposta ad una disciplina speciale) a quella di tutte le altre società per
azioni, anche per quel che concerne l’organizzazione e l’amministrazione (art.
20, c. 1). Il nuovo statuto della società, adottato a
seguito della fusione tra RAI e RAI-Holding, con cui è stata avviata la
privatizzazione della concessionaria, recepisce le principali novità sotto
questo profilo.
Inoltre,
sempre nella direzione di un distacco della concessionaria dagli indirizzi del
Governo, la legge n.112, a differenza dalla previgente disciplina che affidava
esclusivamente al Governo il compito di definire il contenuto del contratto di
servizio con la concessionaria e di vigilare sull’adempimento dei relativi
obblighi attribuisce all’Autorità di regolazione sia la competenza alla
definizione, d’intesa con il Ministro delle comunicazioni, delle linee guida
sul contenuto degli obblighi ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla
stessa legge, sia la vigilanza sul loro adempimento ed il potere di applicare eventuali
sanzioni.
La legge n. 112 ha dunque
rafforzato i compiti dell’Agcom, contemporaneamente indebolendo quelli del Governo.
Quanto
alla governance della RAI, va detto che il sistema di nomina dei membri del
Consiglio di amministrazione rafforza i poteri della Commissione parlamentare
di vigilanza e di indirizzo, affidando al Ministero dell’economia azionista il
potere di nominare solo uno dei consiglieri, dovendo di fatto il Presidente,
per il quale è previsto il parere favorevole della Commissione di vigilanza
espresso a maggioranza dei due terzi, assumere la connotazione di organo di
garanzia.
Dunque è da respingere
l’osservazione contenuta nel paragrafo 168, secondo cui il
Ministero dell’economia ha sotto il proprio controllo il Consiglio di amministrazione.
Il Ministero dell’economia è l’azionista (la cui partecipazione nel capitale della RAI è destinata a diminuire per effetto della prevista
privatizzazione) ma non influisce che per un solo componente del
Consiglio di amministrazione (su nove).
Continua
ad essere inaccettabile ed in netto contrasto con l’impostazione tecnico –
giuridica e non già politica del parere richiesto alla Commissione quanto
affermato al paragrafo 175, a proposito di un certo controllo da parte del
Primo Ministro sui tre canali pubblici, oltre che sui tre propri canali. Quanto
detto a proposito dei poteri della Commissione di
vigilanza, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, delle modalità di
nomina del Consiglio di Amministrazione e
dell’imminente ingresso di nuovi soci privati smentisce nettamente anche la
mera ipotesi di un simile controllo sulla televisione pubblica.
Anche parlare di monopolio nel
panorama televisivo italiano – che, come riconosciuto dalla stessa Commissione,
conta 14 canali nazionali televisivi in chiaro e 650 televisioni locali –
è anacronistico e non corrisponde ad una
realtà in cui, anche attraverso lo sviluppo del digitale terrestre, il numero
delle voci, già elevato, è destinato ulteriormente ad aumentare.
* *
* *
Tutto ciò premesso, non possono
essere condivise le conclusioni del parere per i motivi che sinteticamente si
riassumono:
-
l’avvio del digitale terrestre, per effetto della legge
n. 112, ha comportato un incremento, da quattro a sei volte, del numero dei canali e, conseguentemente, un
aumento dell’offerta televisiva e del pluralismo;
-
la
soglia del 20% dei programmi e dei ricavi nel SIC si
aggiunge al divieto di posizione dominante nei singoli mercati, questi ultimi
individuati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo criteri
dettati dalla normativa europea, tenendo conto, tra gli altri elementi, anche
dell’audience;
-
il SIC tiene
conto della convergenza dei media, adeguando all’evoluzione tecnologica e di
mercato un criterio già presente nell’ordinamento giuridico italiano (legge
Mammì e legge Maccanico); una singola compagnia non potrà comunque mai assumere
una posizione dominante in un singolo mercato. Lo scopo del SIC è quello di
permettere alle imprese – specie del settore della carta stampata – di accedere
al mercato televisivo, creando nel contempo, mediante norme asimmetriche, uno
sbarramento per le imprese televisive, alle quali è vietato fino al 2011 di
acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali, e per le imprese che
conseguono nel mercato delle telecomunicazioni ricavi superiori al 40 per
cento, alle quali è vietato superare il 10 per cento dei ricavi del SIC;
-
per
quanto riguarda la RAI, il ruolo assegnato alla Commissione di vigilanza
accentua il distacco della televisione pubblica dal governo, dando maggiore
rilievo all’opposizione;
-
le
disposizioni sulla trasmissione da parte della concessionaria dei messaggi di
utilità sociale richiesti dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento dell’editoria (e non dal
Presidente) sono da ricollegarsi ai compiti di divulgazione di rilievo sociale
della Presidenza intesa come amministrazione, e vanno riferiti alla funzione e
non alla persona del Presidente (che assume la funzione pro-tempore, data la
vigenza in Italia di un sistema democratico);
-
quanto
al controllo sulla concessionaria da parte del governo, occorre distinguere tra
la partecipazione azionaria del Ministero dell’economia, al momento pressocchè
totale, ma destinata a diminuire per effetto della privatizzazione, ed il
potere di influire sulla governance della società, limitato
all’indicazione di un consigliere d’amministrazione su nove da parte del
Ministro dell’economia. Non sussiste alcuna forma di controllo da parte del Presidente del Consiglio sui canali pubblici
e, dunque, nessuna interferenza con l’attività della concessionaria.