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Strasburgo, 13 giugno 2005

Parere no. 309/2004


CDL(2005)051 Or. Ital.

 

 

 

                                                             

 

COMMISSIONE EUROPEA PER LA DEMOCRAZIA

ATTRAVERSO IL DIRITTO

(COMMISSIONE DI VENEZIA)

 

 

 

CONSIDERAZIONI

 

della dott.SSA SABRINA BONO

(Presidenza del Consiglio dei Ministri)

 

SULLA compatibilitA’

DELLa LEGGe “FRATTINI”

CON GLI STANDARD DEL conSIGLIO D’europA

in MATERIA DI LIBERTA’ DI eSpressionE

E pluralismo DEI media

 

 

 

CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA “DRAFT OPINION” (N. 309/2004) DELLA COMMISSIONE DI VENEZIA RELATIVAMENTE ALLA LEGGE 215/04 IN MATERIA DI CONFLITTI D’INTERESSE

 

 

Con la risoluzione n. 1387/04 (“Monopolisation of the electronic media and possibile abuse of power in Italy”) l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha espresso il timore che in Italia non sia assicurato sia in fatto che in diritto il pluralismo informativo. L’articolo 13 della medesima Risoluzione ha previsto la richiesta di un parere (opinion) alla cd. “Commissione di Venezia” (organo tecnico – giuridico del Consiglio d’Europa) in merito alla compatibilità delle leggi Gasparri e Frattini con gli standard del Consiglio d’Europa in materia di libertà di espressione e pluralismo dei media.

 

In particolare, per quanto attiene la legge n. 215/2004, recante norme in materia di risoluzione dei conflitti di interesse, questa viene menzionata sia al paragrafo 3 della Risoluzione n. 1387(2004) dell’Assemblea parlamentare europea, sia nel paragrafo V della del “draft opinion” della Commissione di Venezia. In entrambi i casi la legge citata è stata presa in considerazione nell’ambito di un’analisi sulla libertà di espressione e sul pluralismo dei media in Italia.

 

Già nel marzo u.s. erano state inviate alcune considerazioni in merito alla “preliminary draft opinion” sulla compatibilità delle legge 215, con gli standard del Consiglio d’Europa. Ciò nonostante nella “draft opinion” all’ordine del giorno della riunione del 10 – 11 giugno p.v. della Commissione di Venezia, sono state ribadite gran parte delle osservazioni.

 

In proposito si ritiene necessario osservare preliminarmente che la legge n. 215/2004 non riguarda esclusivamente il settore delle comunicazioni di massa e dell’informazione, ma si estende a tutte le ipotesi di conflitto di interessi tra responsabilità di governo ed attività professionali ed imprenditoriali in generale. Il settore delle comunicazioni di massa e dell’informazione, in ragione della sua peculiarità, forma peraltro oggetto di disposizioni particolari contenute nella legge (si veda in particolar modo l’articolo 7). Tali disposizioni particolari non sostituiscono quelle generali relative ad ogni tipo di impresa, ma si aggiungono ad esse.

 

Prima di entrare nel merito dei rilievi avanzati dal report della Commissione di Venezia, appare necessaria una breve premessa che chiarisca l’ambito di operatività della legge 215, onde evitare successivi equivoci interpretativi.

 

Il combinato disposto degli articoli 1, 2 e 3 della legge delinea l’ambito di operatività della stessa.

 

L’articolo 1 chiarisce che sono “titolari di cariche di governo” (e quindi i soggetti ai quali si applica la legge in esame) il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato ed i Commissari straordinari del Governo. Inoltre, l’articolo 1, al comma 1, impone al titolare di cariche di governo l’obbligo di dedicarsi esclusivamente “alla cura degli interessi pubblici” ed il divieto di “porre in essere atti e partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto di interessi”.

 

L’articolo 2 elenca tutte le attività incompatibili con la titolarità di una carica di governo. La scelta di optare per ipotesi di incompatibilità e non di ineleggibilità nasce dalla diversa finalità dei due istituti nel nostro ordinamento, come unanimemente riconosciuto dalla dottrina costituzionalista.

 

In particolare, l’istituto dell’ineleggibilità mira a garantire la regolarità del procedimento elettorale, comprimendo il fondamentale diritto del cittadino a candidarsi, mentre quello dell’incompatibilità, più appropriato alla peculiarità delle situazioni cui sa applica la legge 215, assicura la correttezza nell’esercizio del mandato, a fronte di situazioni personali dell’eletto che tale correttezza potrebbero in astratto pregiudicare.

 

Le cause di ineleggibilità non derivano dunque da situazioni personali legate allo status dell’eligendo, ma da circostanze che, potendo influire sull’elezione, impedirebbero di ravvisare in quest’ultima la genuina manifestazione di volontà del corpo elettorale.

 

L’articolo 3 definisce il concetto di “conflitto di interessi”, facendo riferimento a due situazioni diverse e tra loro alternative (come dimostra l’uso della congiunzione disgiuntiva “ovvero”):

 

a)           la sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità elencate nell’articolo 2;

b)           le oggettive conseguenze dell’azione del titolare di cariche di governo sul proprio patrimonio o su quello del coniuge o dei parenti entro il secondo grado.

 

La regolamentazione del fenomeno di conflitto di interessi si completa con l’indicazione dei poteri, delle funzioni e delle procedure delle Autorità amministrative indipendenti incaricate di sorvegliare, impedire e reprimere tali fenomeni, nonché delle sanzioni applicabili. Per le imprese in generale la competenza spetta all’Autorità garante della concorrenza e del mercato istituita dalla legge n. 287/1990 (articolo 6); per le imprese relative al settore della stampa e delle comunicazioni la competenza spetta, oltre che alla predetta Autorità, anche all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita dalla legge n. 249/1997.

 

Al riguardo, giova premettere che, nell’ordinamento italiano, le Autorità amministrative indipendenti (altrimenti definite “Amministrazioni ad alto tasso di imparzialità”) sono nate negli anni più recenti come nuove entità amministrative, libere da legami politici che ne possano condizionare l’operato. Le nuove autorità sono caratterizzate dalla loro indipendenza, sia verso i partiti politici, dal momento che esse non sono espressione o strumento della maggioranza politica o delle minoranze, sia, soprattutto nei confronti del Governo, costituendone anzi requisito organizzativo imprescindibile l’assenza  di qualsiasi rapporto organizzativo con l’Esecutivo.

 

Inoltre, tali Autorità sono caratterizzate dalla loro neutralità, essendo indifferenti rispetto ai protagonisti degli interessi confliggenti da comporre e terze, e perciò iusdicenti nell’agone in cui si scontrano i protagonisti del “gioco” da regolare. Di qui la veste di arbitro o, in certi settori, di magistrato economico, non condizionato politicamente ad un vincolo di preferenza nella regolazione degli interessi, tutti posti sullo stesso piano, ivi compresi quelli pubblici, rispetto all’esigenza cogente del rispetto della legge.

 

Le Autorità competenti godono di ampi poteri istruttori e sanzionatori, conformemente alla normativa in vigore. Esse procedono anche d’ufficio, nel rispetto del contraddittorio e delle regole di trasparenza amministrativa. La loro competenza non esclude quella dell’autorità giudiziaria e di altre autorità per quanto riguarda illeciti penali, civili, amministrativi e disciplinari ed esse anzi sono tenute alla denuncia all’Autorità giudiziaria ove riscontrino gli estremi dell’illecito penale.

 

Entrando nel merito sia della Risoluzione dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, che della “draft opinion” della Commissione di Venezia, in entrambi i testi si sottolinea la presunta inefficacia della legge 215 a risolvere le situazioni reali di conflitto di interesse sulla base di un serie di considerazioni, effettuate alla luce della compatibilità con gli standards europei e con la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo e che meritano le seguenti precisazioni.

 

Il primo rilievo del report in esame consiste nel considerare eccessivamente specifica e peculiare la descrizione delle ipotesi di conflitto di interessi nella legge 215 rispetto alla definizione generale di “conflitto di interessi” di cui all’articolo 13 della Raccomandazione (2000)10 del Comitato dei Ministri del Consiglio (recante il “Codice di condotta dei pubblici ufficiali”). Secondo tale definizione “il conflitto di interessi nasce da una situazione nella quale il pubblico ufficiale ha un interesse privato che possa influenzare o che sembri possa influenzare l’imparzialità e l’oggettività della propria condotta” e il concetto di interesse privato include ogni vantaggio per sé, per la propria famiglia, per i parenti stretti , per persone od organizzazioni con cui il pubblico ufficiale ha o ha avuto rapporti politici o di affari”.

 

Ebbene nella nozione di conflitto di interessi adottata dalla legge si riscontrano tutti gli elementi di questa definizione:

 

a)             l’articolo 3 reca sia la definizione di un “conflitto preventivo e potenziale”, rifacendosi alle ipotesi di incompatibilità di cui all’articolo 2, sia la definizione di un “conflitto in concreto” (atto o omissione di atto dovuto con incidenza specifica sul patrimonio del titolare delle cariche di governo o del congiunto);

b)            sempre all’articolo 3 viene specificato e concretizzato il concetto di “interesse privato”;

c)             sono prese in considerazione tutte le ipotesi di atto o comportamento riferibile al titolare di cariche di governo, sia individuale che collegiale, sino ad arrivare all’ipotesi della mera “formulazione della proposta”;

d)            l’atto che realizza il conflitto di interesse non è solo quello adottato dal titolare di cariche di governo, ma anche quello omesso, se dovuto, evitando così che possano configurarsi scelte poste in essere in situazione di conflitto anche solo consistenti nell’inerzia;

e)             l’ipotesi del vantaggio arrecato (così come l’obbligo della “disclosure” di cui all’articolo 5) è stata estesa anche al coniuge, ai parenti entro il secondo grado e alle imprese ad essi facenti capo;

f)              nella legge sono state prese in considerazione sia le ipotesi di “conflitto dall’alto” (relativo ai casi in cui il titolare di cariche di governo favorisca un’impresa facente capo a lui stesso o ai congiunti), sia le ipotesi di “conflitto dal basso” (quando l’impresa che opera nel settore delle comunicazioni facente capo al titolare delle cariche di governo, ponga in essere un comportamento in violazione delle leggi n. 223/1990, 247/1999, la legge istitutiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e la legge n. 28/2000, la legge sulla par condicio, fornendo un sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo medesimo).

 

Il secondo rilievo del report in esame nasce dalla considerazione che la legge 215 non ricomprende la “mera proprietà” di un’impresa né tra le ipotesi di incompatibilità né tra le ipotesi di conflitto di interessi. Tale affermazione è in parte inesatta in quanto la legge nel suo impianto prende in considerazione “la proprietà” di un’impresa sotto vari profili:

 

-         sussiste  “conflitto di interessi” ai sensi dell’articolo 3 della legge anche quando “l’atto o l’omissione ha un’incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il  secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate”.  Tale situazione è dunque del tutto indipendente dalle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 2, posto che le conseguenze dell’atto compiuto rilevano, ai fini della constatazione di un conflitto di interessi, nella loro oggettività e dal punto di vista del vantaggio patrimoniale (per il titolare della carica di governo o per il suo congiunto) che ne deriva;

-         inoltre, l’articolo 5 impone al titolare della carica di governo, al coniuge e persino ai parenti entro il secondo grado di dichiarare le proprie attività patrimoniali e partecipazioni azionarie, comprese quelle detenute fino a tre mesi prima dell’assunzione della carica (la cd. “disclosure”);

-         ai sensi dell’articolo 6, comma 3, l’Autorità garante della concorrenza (competente per le ipotesi di conflitto per ogni tipo di attività imprenditoriali) conduce un monitoring dell’attività imprenditoriale del titolare di cariche di governo (dichiarata ai sensi dell’articolo 5) e, qualora riscontri il compimento di un atto che, ai sensi dell’articolo 3, può costituire manifestazione concreta del conflitto (cioè un atto avente un’incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare e dei congiunti), compie le necessarie verifiche, all’esito delle quali infligge una sanzione pecuniaria alla impresa medesima e propone denuncia al Parlamento per il titolare della carica di governo (censura politica);

-         ai sensi dell’articolo 7, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni svolge la medesima attività di monitoring, nello specifico settore delle attività imprenditoriali attinenti alle comunicazioni di massa, ed infligge la sanzione pecuniaria all’impresa anche nel caso che quest’ultima fornisca un sostegno privilegiato al titolare della carica di governo;

-         le sanzioni pecuniarie inflitte alle imprese, per definizione, colpiscono il proprietario dell’impresa e non il gestore, in quanto hanno un’incidenza patrimoniale che tocca direttamente la proprietà.

 

Pertanto, sulla base delle considerazioni appena illustrate, la critica formulata nello schema di draft opinion relativamente alla mancata previsione della “proprietà” tra le ipotesi di conflitto di interessi appare infondata, in quanto anzi la proprietà costituisce un elemento autonomamente rilevante della nozione di conflitto di interessi ed è oggetto di provvedimenti sanzionatori che la colpiscono direttamente.

 

E’ ben vero che manca la previsione della “mera proprietà” di un’impresa tra le ipotesi di incompatibilità di cui all’articolo 2 (relativo alla individuazione delle incompatibilità con l’assunzione di cariche di governo); ma, come già si è avuto modo di segnalare, essa non poteva essere individuata, perché tale previsione sarebbe stata in contrasto con gli articoli 42 [1] e 51 [2] della Costituzione italiana che tutelano come diritti fondamentali della persona il diritto di proprietà e il libero accesso alle cariche elettive.

 

Inoltre, la previsione della “mera proprietà” tra le situazioni di incompatibilità comporterebbe come conseguenza la necessaria preventiva “vendita forzata” della impresa o della partecipazione azionaria, effetto questo che determinerebbe una situazione di diritto definitiva ed irreversibile,  non recuperabile alla scadenza della carica di Governo: anche in questo caso con palese violazione degli articoli della Costituzione già citati.

 

Ciò, tra l’altro, a differenza delle altre previsioni di incompatibilità (come l’esercizio di attività professionali), che prevedono situazioni di diritto poste in uno stato di quiescenza e che torneranno a “rivivere” giuridicamente alla scadenza delmunus publicum”.

 

Proprio tale raffronto evidenzia che una rigida ed apodittica differenziazione di trattamento tra le ipotesi di incompatibilità legate alla proprietà di un azienda e le altre potrebbe, se ingiustificata, portare alla violazione dell’articolo 3 della Costituzione italiana oltre che degli altri precetti sopra citati.

 

Il proprietario che si priva forzatamente dei beni ne perde definitivamente la disponiblità; viceversa altre situazioni di temporanea incompatibilità (legate a professioni, rapporto d’impiego, ecc.), comportano la cessazione solo temporanea del motivo di conflitto, poi recuperabile.

 

E’ fin troppo evidente che la privazione coatta di un’azienda, con il relativo know how, la sua storia, l’avviamento, ecc. non può essere compensato da una mera somma di denaro, per quanto ingente.

Si ritiene che la legge 215, pur nella oggettiva difficoltà della materia e nella delicatezza degli interessi coinvolti, sia riuscita a muoversi in un quadro di rispetto dei principi della Costituzione italiana.

 

Innanzitutto, come si è detto, dell’articolo 3 della Costituzione, in quanto il “mero proprietario” costretto a vendere dovrebbe ricostituire ex novo la proprietà una volta cessata la funzione di governo, contrariamente a quanto accade per quasi tutte le altre situazioni di incompatibilità.

 

Inoltre, vengono salvaguardati i diritti costituzionali relativi alla libertà di iniziativa economica privata - che come tale non può essere considerata una sorta di marchio infamante, condizione da rimuovere per accedere ad una funzione pubblica – ed alla tutela della proprietà privata - che può essere espropriata solo per motivi di interesse generale.

 

La cessione imposta per legge rappresenta una soluzione che contrasta con i princìpi costituzionali: non si tratta di una vendita effettuata in condizioni di libero mercato, bensì di una cessione che pone l’alienante in una posizione di assoluta debolezza rispetto all’acquirente, alterando così la parità di condizioni garantita dalla Costituzione e dal libero mercato.

 

La nostra Costituzione conosce l’istituto dell’espropriazione per fini di interesse generale, ma si tratta di un istituto che non può in alcun modo essere richiamato nella specie, posto che esso presuppone un utilizzo pubblico del bene per fini di interesse generale e non anche il trasferimento della proprietà privata da un soggetto ad altro.

 

In particolare, quando l’articolo 42 della Costituzione prevede limitazioni alla proprietà privata, si riferisce a due soli modi di ingerenza dell’autorità dello Stato sullo status del proprietario: uno è, come si è detto, l’espropriazione, la quale presuppone un giusto indennizzo, ma soprattutto non riguarda né l’ipotesi di trasferimento del bene di un privato nelle mani di un altro privato, né l’immissione sul mercato di questo bene alla vendita diffusa. Il secondo modo di ingerenza è la regolazione dell’uso: ogni bene può essere usato secondo regole limitate per legge.

 

Concludendo, l’obbligo di vendita o lo stesso commissariamento forzato - comunque definito - sarebbero misure clamorosamente incostituzionali.

 

Il danno gravissimo procurato al proprietario costituirebbe un elemento distorsivo del mercato per il quasi totale annientamento del potere negoziale del venditore, costretto ad accettare un risultato economico inferiore al valore effettivo delle sostanze. Tutto ciò, per giunta, sanzionerebbe non già il conflitto, non l’atto in cui il conflitto si esprime, ma il sospetto o l’eventualità di conflitto.

 

Ecco le ragioni per le quali, la legge 215 si è orientata verso l’unica ipotesi corretta sotto il profilo della normazione, in ossequio ai principi stabiliti dalla Costituzione italiana: una regolazione e non una sottrazione dell’uso.

 

Del resto, questa appare la via seguita anche in tutti gli ordinamenti europei nei quali la materia è stata disciplinata (ad esempio nella legislazione austriaca, tedesca, inglese e spagnola). In tali ordinamenti, non c’è un solo caso in cui, al di là delle regole sulla limitazione dell’uso, si colpisca con la vendita forzata il sospetto di un conflitto piuttosto che gli atti compiuti in conflitto di interessi.

 

Nella fase dell’elaborazione della legge 215 sono state prese in considerazione anche le ipotesi del conferimento di beni ad una società fiduciaria e del blind trust.

 

La prima ipotesi è stata giudicata non efficace in quanto la società fiduciaria (istituto giuridico ben noto all’ordinamento italiano) nasce all’insegna della trasparenza, posto che agisce in nome e per conto del fiduciario, che resta titolare del patrimonio conferito: tale soluzione non appariva pertanto decisiva.

 

Quanto al blind trust[3], esso non è percorribile nel nostro ordinamento in quanto il trust è un tipico istituto di common law, per il quale non esiste una specifica disciplina nazionale, dal momento che la Convenzione sottoscritta a L’Aja il 10 luglio 1985, la cui ratifica è stata autorizzata con la legge n. 364/1989, si limita ad imporre il riconoscimento transfrontaliero del trust.

 

Inoltre, il blind trust è un istituto che concerne esclusivamente beni aventi carattere di ricchezze mobiliari o che in ricchezze mobiliari possono essere agevolmente convertiti. Una “gestione cieca” non è possibile nel caso di una specifica realtà imprenditoriale. Del resto, lo strumento non sarebbe neppure efficace in quanto la gestione di un'impresa di rilevanti dimensioni economiche è evidente anche al soggetto proprietario, pure in presenza di un blind trust, sicché egli può ben conoscerne condizioni e assetti contingenti.

 

Né è apparso ipotizzabile un percorso consistente prima nella vendita e poi nel frazionamento del patrimonio venduto in una serie indeterminata e indeterminabile di pacchetti azionari di minoranza, sui quali imporre il blind trust. Tralasciando anche per un momento l’enorme danno economico derivante da tale operazione per il titolare del patrimonio medesimo, la Costituzione italiana non permette questo percorso di frazionamento di imperio della proprietà.

 

Altro rilievo dello schema di draft opinion in esame si incentra sul grande aggravio di lavoro che il suddetto monitoring sulle situazioni di conflitto di interesse comporterebbe in capo alle due Autorità competenti ai sensi della legge 215. Al riguardo, molto brevemente, si segnala che i poteri riconosciuti in capo alle Autorità sono poteri già istituzionalmente svolti nei settori di competenza. Si ribadisce qui la natura di “arbitro” e, in taluni casi, di “magistrato economico” riconosciuto dall’ordinamento vigente alle suddette entità amministrative nei settori vigilati. Inoltre, proprio al fine di consentire il migliore svolgimento dei compiti affidati, l’articolo 9 della legge 215 prevede un aumento dell’organico di personale sia dell’Autorità garante della concorrenza sia dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

 

Un ulteriore rilievo dello schema di report in esame è relativo alla supposta inefficacia delle sanzioni adottate.

 

Al riguardo, va ribadito che la legge 215 prevede, nelle ipotesi di conflitto dall’alto come nelle ipotesi di conflitto dal basso, sia sanzioni pecuniarie (articolo 6, comma 8, articolo 7, comma 3) nei confronti delle imprese, sia sanzioni amministrative nei confronti del titolare di cariche di governo (articolo 6, comma 1) e nei confronti delle imprese (articolo 7, commi 1 e 3[4]).

 

A parte le sanzioni appena illustrate, vi è a carico del titolare di cariche di governo la previsione di una sanzione di tipo politico conseguente all’obbligo dell’autorità indipendente di trasmettere ai Presidenti delle Camere i rilievi effettuati.

 

Ne consegue che è destinato a diventare di dominio pubblico il fatto che il titolare di una carica di Governo abbia svolto un’attività nel proprio interesse e non in quello del Paese. Questa sanzione è di grandissimo rilievo, essendo evidente che la trasparenza dell’attività pubblica e la denuncia all’opinione pubblica di fenomeni di questo genere rappresentano il mezzo migliore per prevenire e combattere forme di interesse privato in atti d’ufficio.

 

Del resto, l’importanza di tale sanzione politica appare chiaramente anche dalla lettura del “Explanatory Memorandum” alla Raccomandazione (2000)10 recante il codice di condotta per i pubblici ufficiali, dove viene sottolineato che il codice in questione non si applica ai soggetti titolari di cariche elettive, che, differentemente dai pubblici ufficiali, sono responsabili davanti al Parlamento e ai propri elettori.

 

In conclusione, si ritiene di aver esaurientemente dimostrato come la legge 215 sia in linea con gli standards dettati a livello europeo dal codice di condotta per i pubblici ufficiali che, anche secondo la “draft opinion” della Commissione di Venezia, sono applicabili mutatis mutandis ai soggetti titolari di cariche di governo.

 

                  

 



[1]              Articolo 42 della Costituzione. “La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità”.

[2]              Articolo 51 della Costituzione. “Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.”

[3]              Il trust comporta il passaggio dei beni nella proprietà temporanea deldestinatario del conferimento, sebbene subordinatamente all’adempimento degli obblighi di gestione delpatrimonio e di restituzione del medesimo (nel diritto internazionale si parla di “segregazione patrimoniale”, garantendo il rapporto di indifferenza tra il soggetto titolare delpatrimonio e il patrimonio medesimo.

[4]              Le sanzioni pecuniarie ed amministrative per le imprese che operano nel settore delle comunicazioni sono quelle già previste dalla legge n. 223 del 1990 (che disciplina il sistema radiotelevisivo pubblico e privato), dalla legge n. 249 del 1997 (istitutiva dell’Autorita` e recante norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e dalla legge n. 28 del 2000 (la cosiddetta legge sulla « par condicio »). Le tre leggi richiamate costituiscono i principali provvedimenti di ordine generale volti a disciplinare l’esercizio dell’attivita` radiotelevisiva, l’assetto complessivo del settore delle comunicazioni e la comunicazione politica attraverso i mezzi di informazione. Ciascuna di esse reca una pluralita` di specifici obblighi e divieti a carico delle imprese operanti nel settore, nonche´ di sanzioni per la violazione dei medesimi, e pone in capo all’Autorita` per le garanzie nelle comunicazioni specifiche competenze afferenti alla regolazione del settore, alla vigilanza, all’accertamento delle infrazioni ed all’irrogazione di sanzioni.

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